Crotone

Isola Capo Rizzuto: apertura scuole, il chiarimento dell’Assessore Pangallo

comune isola capo rizzuto

Come stabilito dal decreto legge n° 44 dell’1 aprile 2021 contenente Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato lo svolgimento dei servizi educativi in presenza: “E’ in base alle normative nazionali presenti nel decreto Draghi dell’aprile che l’amministrazione comunale non può chiudere ed aprire le scuole a proprio piacimento”.

A chiarirlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Isola Capo Rizzuto Maria Pangallo in seguito alle diverse richieste e alle polemiche social che chiedono a gran voce la chiusura delle scuole:

“Con le nuove disposizioni e in base anche alle recenti sentenze non abbiamo più il potere decisionale che avevamo prima, i comuni possono chiudere le scuole solo in presenza di casi di eccezionale e straordinaria necessita’ dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus”.

Per quanto può sembrare strano la nostra situazione non rientra nei casi eccezionali, che numericamente è stabilita in 250 casi ogni 100.000 abitanti nell’arco di una settimana.

I nostri contagi superano la media stabilita ma l’arco di tempo dei casi registrati è ampiamente superiore ad una settimana, per tanto non rientriamo nelle situazioni di emergenza e non possiamo stabilire misure diverse da quelle nazionali.

Anche i nostri figli sono rientrati a scuola, certo anche in noi c’è un pò di timore ma l’importante è prendere le giuste precauzione, rispettare le regole e avere piena fiducia nell’operato delle scuole.

A conferma delle parole dell’Assessore Pangallo citiamo integralmente il testo presente nell’articolo 2 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e’ assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonchè le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.

Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinchè sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull’intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

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