Italia

Rischio incendio in bar e ristoranti: i chiarimenti del Ministero su adempimenti e prevenzione

di Nicoletta Toselli
Con la circolare n. 678 del 15 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno chiarisce l’inquadramento di bar e ristoranti in materia di prevenzione incendi, facendo luce su un ambito che negli ultimi anni ha generato incertezze, soprattutto nei casi in cui alla somministrazione si affianchino musica dal vivo, karaoke o altre forme di intrattenimento.
Il documento ribadisce che bar e ristoranti, in quanto tali, non sono soggetti agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, poiché non rientrano tra le attività elencate nell’allegato I del decreto. Restano tuttavia soggette alla normativa di prevenzione incendi le eventuali attività a servizio, come gli impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW.
In assenza di una regola tecnica specifica per questi esercizi, la sicurezza antincendio è affidata alla valutazione del rischio incendio in capo al datore di lavoro, secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021. Le misure di prevenzione e protezione possono essere individuate facendo riferimento al Codice di prevenzione incendi o, nei casi di basso rischio, al cosiddetto Minicodice.
La circolare chiarisce inoltre la distinzione tra il Documento di Valutazione dei Rischi, che tutela i lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008, e la gestione della sicurezza antincendio, che deve garantire la tutela di tutte le persone presenti nel locale, compresi gli avventori e gli occupanti con esigenze speciali. Due piani distinti ma complementari, finalizzati alla sicurezza complessiva dell’attività.
Particolare rilievo viene dato al ruolo degli addetti antincendio, che devono essere adeguatamente formati e presenti in numero coerente con lo scenario di rischio. Il loro compito non si limita alla gestione dell’emergenza, ma comprende anche un’azione preventiva volta a garantire corrette condizioni di esercizio e a contrastare comportamenti pericolosi da parte del pubblico.
Un passaggio specifico riguarda musica dal vivo e karaoke. Il Ministero chiarisce che la normativa sui locali di pubblico spettacolo non si applica quando l’accompagnamento musicale è accessorio e non prevalente, non esistono sale dedicate alle esibizioni e la capienza non supera le cento persone. In questi casi, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.
Diverso è il caso in cui l’intrattenimento diventi prevalente o comporti una trasformazione funzionale del locale, incidendo su spazi, impianti e gestione dell’affollamento. In tali situazioni si applica la normativa sui locali di pubblico spettacolo, con le verifiche di agibilità previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e gli eventuali adempimenti del D.P.R. 151/2011.
La circolare si chiude con un richiamo alla responsabilità dei gestori, tenuti a mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e ad adeguare le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza all’evoluzione dell’attività, ribadendo che la sicurezza antincendio è un processo continuo e non un semplice adempimento formale.
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