TFR LSU stabilizzati: il Tribunale condanna l’INPS e riconosce il diritto
Sentenza del Giudice del Lavoro di Castrovillari: liquidazione dovuta anche senza interruzione tra contratto a termine e stabilizzazione.

Con sentenza depositata il 14 febbraio 2026, il Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Anna Caputo ha accolto il ricorso promosso da un ricorrente, difeso dall’Avv. Giuseppe Tagliaferro, condannando l’INPS alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto maturato nel periodo 2015–2019 quale lavoratore LSU/LPU presso l’ex Comune di Rossano, oggi Corigliano-Rossano.
Il ricorrente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato fino alla stabilizzazione intervenuta il 30 dicembre 2019.
Nonostante la cessazione formale del rapporto a termine e la successiva assunzione a tempo indeterminato, l’INPS aveva negato la liquidazione del TFR, sostenendo l’assenza di una “soluzione di continuità” tra i due rapporti e richiamando istituti propri delle prestazioni previdenziali.
Il Tribunale ha respinto integralmente le eccezioni dell’Istituto, sia in punto di improcedibilità, decadenza, prescrizione quinquennale che nel merito; condividendo le argomentazioni della difesa del ricorrente.
La decisione si fonda sul principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 24280/2014) e ribadito dalla giurisprudenza successiva, secondo cui il TFR ha natura retributiva e non previdenziale e sorge in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla permanenza dell’iscrizione al fondo o dalla successiva riassunzione presso il medesimo ente.
Il Giudice ha chiarito che per i dipendenti pubblici contrattualizzati il TFR/TFS è ancorato agli stessi presupposti applicabili per i dipendenti del settore privato.
È stata quindi disposta la consulenza tecnica per la quantificazione del credito e l’INPS è stata condannata al pagamento delle somme dovute, a titolo di TFR/TFS per il pregresso periodo di lavoro a tempo determinato dal 2015 a 2019, oltre interessi e al pagamento delle spese di giudizio.
La pronuncia assume particolare rilievo sia in considerazione del numero dei lavoratori LSU/LPU interessati nel medesimo periodo presso l’ente locale e sia perché configura un precedente significativo in materia di frazionabilità del rapporto e diritto alla liquidazione del TFR/TFS in caso di stabilizzazione
La sentenza del Tribunale di Castrovillari, inoltre, può costituire un contributo nella risoluzione della stessa problematica, inducendo l’Inps a modificare l’orientamento assunto da tempo a livello nazionale e che ha impedito ad una intera categoria di dipendenti pubblici il diritto di ricevere il TFR/ TFS per il periodo lavorativo a tempo determinato, nonostante i contributi previdenziali versati in loro favore dalle rispettive Pubbliche Amministrazioni.


